Art. 30.
(Associazioni musicali).

      1. La qualifica di «associazione musicale» è attribuita dal Ministro dei beni e delle attività culturali, sentiti la regione e il comune in cui ha sede l'associazione, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

          a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza fini di lucro e con almeno tre anni di attività;

          b) statuto che presenta garanzie volte ad assicurare la libertà della espressione artistica e delle scelte culturali;

          c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

          d) definizione dell'attività minima, con indicazione del numero indispensabile di manifestazioni da programmare, sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale;

 

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          e) tradizione culturale dell'attività pregressa e radicamento territoriale dell'associazione, nonché attività di ricerca e didattica.

      3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dei beni e delle attività culturali acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, ovvero del comitato per la musica popolare contemporanea previsto dall'articolo 23 della presente legge.
      4. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle associazioni musicali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi triennali culturali di cui al comma 2, lettera d). A tale fine eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici.
      5. In favore delle associazioni musicali con personalità giuridica di diritto privato che ottengono la qualifica di cui al comma 1 del presente articolo, si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 6.